Il 75% è scaduto, la detrazione no.
Il bonus maggiorato al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche è scaduto il 31 dicembre 2025. Dal 2026 gli stessi interventi (scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici) rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario: 50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili, massimale 96.000 euro. Aggiornato al 16 settembre 2026.
Interventi ammessi dal 2024.
Dal 30 dicembre 2023 la detrazione riguarda esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con i requisiti tecnici del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, comprovati da un'asseverazione tecnica. Prima di quella data l'agevolazione copriva anche altre categorie (sostituzione di finiture, adeguamento di impianti tecnologici).
Cosa è cambiato dal 2026Il 75% è scaduto, non l'agevolazione.
Fino al 31 dicembre 2025 era in vigore una detrazione maggiorata del 75% (art. 119-ter del D.L. 34/2020), con massimali di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 euro per unità negli edifici di 2-8 unità, 30.000 euro per unità in quelli oltre 8 unità. "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, pertanto, non è più possibile richiederla", come chiarisce la pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate. Gli stessi interventi restano detraibili, ma con l'aliquota ordinaria dell'art. 16-bis del TUIR.
Le aliquoteQuanto detrai, anno per anno.
| Periodo | Abitazione principale | Altri immobili | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2022-2025 (bonus 75%, scaduto) | 75% | 50.000 € (unifamiliari) | |
| 2026 (regime ordinario) | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 (regime ordinario) | 36% | 30% | 96.000 € |
Il massimale del 2022-2025 varia per tipologia di edificio (50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 euro per unità in quelli di 2-8 unità, 30.000 euro per unità oltre le 8 unità); quello del regime ordinario 2026 è unico, 96.000 euro per unità immobiliare, condiviso con gli altri lavori di recupero edilizio. Rateizzato in 10 quote annuali di pari importo. Il bonus maggiorato al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025; dal 2026 gli interventi rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario. Verificato il 16/09/2026 su Art. 16-bis comma 1 lettera e) del TUIR; art. 119-ter del D.L. 34/2020 (il bonus 75%, scaduto il 31/12/2025); pagina Agenzia delle Entrate "L'eliminazione delle barriere architettoniche"; guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (aggiornamento febbraio 2026), capitolo 3 (pag. 34-36).
Chi può usarloProprietari, ma non solo.
Proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, detentori come locatari o comodatari con il consenso del proprietario, e i familiari conviventi che sostengono la spesa. La detrazione spetta anche se nell'immobile non vive nessuna persona con disabilità.
Come si ottieneI passaggi che non puoi saltare.
- Asseverazione tecnica. Un tecnico abilitato deve attestare il rispetto dei requisiti del Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 236/1989.
- Bonifico parlante. Il pagamento va fatto con un bonifico bancario o postale dedicato, con causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA o codice fiscale di chi esegue il lavoro.
- Fatture e documenti. Conserva fatture e l'asseverazione tecnica. Per l'elenco completo dei documenti da conservare vedi la guida sul bonus ristrutturazione.
Non due volte sulla stessa spesa.
Non puoi sommare due detrazioni sulla stessa spesa, ma se il cantiere comprende anche lavori diversi (per esempio il rifacimento del bagno) puoi applicare bonus diversi a voci diverse, con fatture separate. La regola generale è spiegata nella guida cumulo dei bonus: cosa si può sommare e cosa no.
Le domande più comuni.
Il bonus barriere architettoniche al 75% è ancora attivo nel 2026?
No: valeva solo per le spese sostenute fra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Per le spese dal 1° gennaio 2026 non è più richiedibile, come conferma esplicitamente la pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa succede ai lavori per eliminare le barriere architettoniche nel 2026?
Rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario (art. 16-bis del TUIR): l'aliquota è del 50% sull'abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, con un massimale di 96.000 euro condiviso con gli altri lavori di recupero edilizio.
Quali interventi sono ammessi?
Dal 2024 la detrazione riguarda esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con i requisiti tecnici del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989.
Serve avere in casa una persona con disabilità per avere la detrazione?
No: la detrazione spetta anche se nell'immobile o nell'edificio oggetto dei lavori non vive nessuna persona con disabilità.
Ho iniziato i lavori nel 2025: posso ancora avere il 75%?
Se hai sostenuto la spesa entro il 31 dicembre 2025 sì, nei limiti e con i massimali del regime 2022-2025. Per le spese sostenute dal 2026 in poi si applica invece l'aliquota ordinaria: verifica con il tuo commercialista la data di sostenimento della spesa che vale per la tua situazione.
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