Aliquota ordinaria, asseverazione invariata.
Dal 2025 la classe di rischio raggiunta non cambia più l'aliquota: si applica quella ordinaria del recupero edilizio, il 50% sull'abitazione principale e il 36% negli altri casi, fino a un massimale di 96.000 euro. Il progettista però assevera ancora la classe di rischio prima e dopo i lavori. Le vecchie aliquote fino all'85% non sono più in vigore. Aggiornato al 16 ottobre 2026.
Interventi sulla sicurezza statica.
Il sismabonus copre le opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In zona 4 resta la detrazione per le misure antisismiche del bonus ristrutturazione (art. 16-bis, lettera i, TUIR), per opere sulle parti strutturali che comprendono interi edifici: nel 2026 ha la stessa aliquota. Sono agevolate anche le spese per la documentazione tecnica obbligatoria che attesta la sicurezza statica.
Cosa è cambiato dal 2025Cambia l'aliquota, non l'asseverazione.
Fino al 2024, il sismabonus premiava il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore: fino al 70% per una classe, fino all'80% per due classi (75%/85% sui condomini). Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 le aliquote maggiorate non ci sono più: si applica l'aliquota ordinaria del recupero del patrimonio edilizio, la stessa del bonus ristrutturazione. L'asseverazione invece resta: il progettista attesta la classe di rischio prima e dopo l'intervento secondo l'allegato B del D.M. 58/2017 e la deposita con il titolo edilizio, prima dell'inizio dei lavori.
Gli interventi combinati sulle parti comuni dei condomini, che riducono insieme il rischio sismico e i consumi energetici, hanno nel 2025 e nel 2026 la stessa aliquota 50%/36%, su un massimale di 136.000 euro per unità dell'edificio, e chiedono ancora la riduzione di una o due classi di rischio.
Le aliquoteQuanto detrai, anno per anno.
| Anno | Abitazione principale | Altri immobili | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
Fino al 2024 erano previste aliquote maggiorate, fino al 70-85%, per la riduzione di una o due classi di rischio: non sono più in vigore. Rateizzato in 10 quote annuali di pari importo. Aliquote 2025-2026 confermate dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025); dal 2027 scendono al 36%/30%. Verificato il 16/10/2026 su Art. 16-bis comma 1 lettera i) del TUIR; art. 16 commi 1-bis e seguenti del D.L. 4 giugno 2013, n. 63; art. 14 comma 2-quater.1 del D.L. 63/2013 per gli interventi combinati sulle parti comuni; guida Agenzia delle Entrate "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Riqualificazione energetica", schema riassuntivo codici 10 e 11 (pag. 36-37 e 41); stessa guida, fascicolo "Recupero del patrimonio edilizio", sezioni "Sisma bonus" e "In assenza dell'asseverazione" (pag. 54-58); D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, allegato B; guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (aggiornamento febbraio 2026), "Altri lavori agevolabili" lettera F (pag. 19-20).
Chi può usarloProprietari, ma non solo.
Proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, detentori come locatari o comodatari con il consenso del proprietario, e i familiari conviventi che sostengono la spesa. Il 50% spetta a chi, all'inizio dei lavori, è proprietario o titolare di un diritto reale (per esempio l'usufrutto) su una casa che è, o diventa entro la fine dei lavori, la sua abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi hanno il 36%.
Come si ottieneI passaggi che non puoi saltare.
- Asseverazione della classe di rischio. Il progettista assevera la classe di rischio prima e dopo l'intervento (allegato B del D.M. 58/2017) e la deposita con il titolo edilizio. Senza asseverazione resta la detrazione della lettera i) del bonus ristrutturazione.
- Progetto secondo le NTC 2018. L'intervento va progettato secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, con la documentazione tecnica obbligatoria.
- Bonifico parlante. Il pagamento va fatto con un bonifico bancario o postale dedicato, con causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA o codice fiscale di chi esegue il lavoro.
- Fatture e documenti. Conserva fatture e documentazione tecnica. Per l'elenco completo dei documenti da conservare vedi la guida sul bonus ristrutturazione.
Requisiti generali. Non sostituiscono una verifica sul caso specifico: per la spettanza della detrazione sul tuo intervento verifica con il tuo commercialista o con un tecnico strutturista.
Cumulo con altri bonusNon due volte sulla stessa spesa.
Non puoi sommare due detrazioni sulla stessa spesa, ma se il cantiere comprende anche lavori diversi (per esempio l'isolamento termico) puoi applicare bonus diversi a voci diverse, con fatture separate. La regola generale è spiegata nella guida cumulo dei bonus: cosa si può sommare e cosa no.
Le domande più comuni.
Il sismabonus dà ancora il 70-85% di detrazione nel 2026?
No: quelle aliquote maggiorate, legate alla riduzione di una o due classi di rischio sismico, valevano per il regime 2017-2024. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 si applica l'aliquota ordinaria del recupero edilizio, 50% sull'abitazione principale e 36% sugli altri immobili.
Serve ancora l'asseverazione della classe di rischio?
Sì, per il sismabonus vero e proprio: il progettista assevera la classe di rischio prima e dopo l'intervento (allegato B del D.M. 58/2017) e la deposita con il titolo edilizio, prima dell'inizio dei lavori. Dal 2025 la classe raggiunta non cambia più l'aliquota, ma l'adempimento resta. Senza asseverazione si può usare la detrazione per le misure antisismiche del bonus ristrutturazione (art. 16-bis, lett. i, TUIR), che nel 2026 ha la stessa aliquota.
Su quali edifici si può usare il sismabonus?
Il sismabonus dell'art. 16 del D.L. 63/2013 vale per gli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. In zona 4 resta la detrazione per le misure antisismiche del bonus ristrutturazione (art. 16-bis, lett. i, TUIR), sulle parti strutturali e sull'intero edificio, con la stessa aliquota nel 2026.
Qual è il massimale nel 2026?
96.000 euro per unità immobiliare, lo stesso massimale del bonus ristrutturazione ordinario, rateizzato in 10 quote annuali.
Un condominio che riduce insieme il rischio sismico e i consumi energetici ha un'aliquota diversa?
Fino al 2024 sì, fino all'85%. Per le spese 2025 e 2026 l'aliquota scende a 50%/36%, su un massimale di 136.000 euro per unità dell'edificio, ma resta il requisito della riduzione di una o due classi di rischio.
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