Pannelli in tetto, detrazione in dichiarazione.
L'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra nel bonus ristrutturazione, non nell'ecobonus: nel 2026 la detrazione è del 50% sull'abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, con lo stesso massimale di 96.000 euro degli altri lavori di recupero edilizio. Aggiornato al 16 ottobre 2026.
Perché fotovoltaico e ristrutturazione, non ecobonus.
L'ecobonus copre il solare TERMICO (i pannelli che scaldano l'acqua). Il fotovoltaico, che produce elettricità, è invece "basato sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia": per questo la legge lo inquadra fra gli interventi del bonus ristrutturazione ordinario (art. 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR), con la stessa aliquota e lo stesso massimale degli altri lavori di recupero edilizio.
- Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- Sistemi di accumulo (batterie), anche installati in un secondo momento.
- Opere idrauliche, elettriche e murarie necessarie all'installazione a regola d'arte.
L'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione (usi domestici, illuminazione, elettrodomestici): non basta la produzione di energia in astratto. Verificato il 16/10/2026 su Art. 16-bis comma 1 lettera h) del D.P.R. 917/1986 (TUIR); risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013; guida Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (aggiornamento febbraio 2026), §1.3 "La misura della detrazione" (pag. 8), "Altri lavori agevolabili", voce E dell'elenco della guida (pag. 19), ed elenco degli interventi con comunicazione ENEA (pag. 26); guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", fascicolo "Recupero del patrimonio edilizio" (pag. 41-42, tariffe incentivanti).
Le aliquoteQuanto detrai, anno per anno.
| Anno | Abitazione principale | Altri immobili | Massimale di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
Il massimale di 96.000 euro è di SPESA, condiviso con gli altri lavori di recupero edilizio sull'immobile nello stesso anno. Rateizzato in 10 quote annuali di pari importo. Aliquote 2025-2026 confermate dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025); dal 2027 scendono al 36%/30%. Verificato il 16/10/2026.
Chi può usarloProprietari, ma non solo.
Proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, detentori come locatari o comodatari con il consenso del proprietario, e i familiari conviventi che sostengono la spesa. Il 50% spetta a chi, all'inizio dei lavori, è proprietario o titolare di un diritto reale (per esempio l'usufrutto) su una casa che è, o diventa entro la fine dei lavori, la sua abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi hanno il 36%.
Come si ottieneI passaggi che non puoi saltare.
- Bonifico parlante. Il pagamento va fatto con un bonifico bancario o postale dedicato, con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario e partita IVA o codice fiscale di chi esegue il lavoro.
- Titolo edilizio, se richiesto. Non sempre serve un titolo abilitativo per il fotovoltaico: verifica con l'installatore in base al Comune e alla tipologia di impianto.
- Comunicazione ENEA. Va inviata online su bonusfiscali.enea.it entro 90 giorni dalla fine dei lavori, anche per le batterie di accumulo.
- Fatture e documenti. Conserva fatture e scheda tecnica dell'impianto. Per l'elenco completo dei documenti da conservare vedi la guida sul bonus ristrutturazione.
Non due volte sulla stessa spesa.
Non puoi sommare due detrazioni sulla stessa spesa, ma se il cantiere comprende lavori diversi (per esempio il fotovoltaico e la sostituzione della caldaia) puoi applicare bonus diversi a voci diverse, con fatture separate. La regola generale è spiegata nella guida cumulo dei bonus: cosa si può sommare e cosa no.
Le domande più comuni.
Il fotovoltaico rientra nell'ecobonus o nel bonus ristrutturazione?
Nel bonus ristrutturazione (art. 16-bis del TUIR): l'ecobonus copre il solare termico per l'acqua calda, il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra invece fra gli interventi per il risparmio energetico del bonus casa ordinario.
Qual è il massimale nel 2026?
96.000 euro per unità immobiliare, lo stesso massimale del bonus ristrutturazione: se nello stesso anno fai anche altri lavori di recupero edilizio sull'immobile, il tetto di spesa è condiviso.
Le batterie di accumulo sono detraibili?
Sì, alla stessa aliquota del fotovoltaico: puoi installarle insieme ai pannelli o anche in un momento successivo, a condizione che siano collegate a un impianto fotovoltaico sulla stessa unità immobiliare. Non lo sono se l'impianto gode di tariffe incentivanti (conto energia): la detrazione non si cumula con la tariffa incentivante.
Serve un intervento edilizio per avere la detrazione?
No: l'installazione del fotovoltaico può essere realizzata anche senza altre opere edilizie, purché l'impianto sia posto direttamente al servizio dell'abitazione (illuminazione, elettrodomestici, usi domestici).
Il fotovoltaico per un'attività commerciale rientra nella detrazione?
No: il bonus ristrutturazione copre le unità immobiliari residenziali. Per gli immobili a destinazione produttiva, commerciale o direzionale valgono altre misure: verifica il tuo caso con un commercialista.
L'ipotesi dell'ecobonus al 65% nel 2027 vale anche per il fotovoltaico?
Oggi no. L'ipotesi del 65%, rilanciata a ottobre 2026 per la legge di bilancio 2027, riguarda la detrazione per l'efficienza energetica (ecobonus) e non è ancora una norma. Il fotovoltaico sta nel bonus ristrutturazione: 50% sull'abitazione principale per i pagamenti entro il 31 dicembre 2026, 36% nel 2027 se non arrivano nuove norme.
Quali incentivi ci sono per i pannelli solari?
Dipende dal pannello. Il fotovoltaico, che produce elettricità, rientra nel bonus ristrutturazione: nel 2026 50% sull'abitazione principale e 36% negli altri casi. Il solare termico, che scalda l'acqua, rientra nell'ecobonus, con le stesse aliquote e un tetto di 60.000 euro di detrazione, oppure nel conto termico del GSE, che è un contributo alternativo alla detrazione sulla stessa spesa.
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