Quando si detrae, e quando no.
Sostituire la vasca con la doccia, o con una vasca con sportello, non è di per sé un bonus fiscale: si detrae solo se è manutenzione straordinaria (impianti toccati, non solo i sanitari cambiati) o un vero intervento di eliminazione delle barriere architettoniche a norma. In entrambi i casi l'aliquota nel 2026 è quella ordinaria del bonus ristrutturazione: 50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili, massimale 96.000 euro. Il bonus maggiorato al 75% per le barriere architettoniche è scaduto il 31 dicembre 2025. Aggiornato al 27 settembre 2026.
La semplice sostituzione, da sola, non basta.
Se togli la vasca e metti un piatto doccia senza toccare gli impianti, quello che stai facendo è manutenzione ordinaria: la guida dell'Agenzia delle Entrate cita testualmente, fra gli esempi di manutenzione ordinaria, "la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico)". Per le singole unità immobiliari, però, il bonus ristrutturazione (art. 16-bis del TUIR) copre manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ma non la manutenzione ordinaria: quella detrae solo se l'intervento riguarda le parti comuni di un condominio.
In pratica: la sola sostituzione vasca-doccia su un appartamento, senza altri lavori, di regola non ti dà diritto a nessuna detrazione.
Manutenzione straordinariaSe tocchi gli impianti, cambia tutto.
Quando la sostituzione comporta opere sugli impianti idraulici o sugli scarichi (per esempio spostare gli attacchi, rifare l'impermeabilizzazione e il massetto, integrare i servizi igienico-sanitari), l'intervento diventa manutenzione straordinaria: la guida dell'Agenzia la definisce come le opere necessarie per "realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici", comprese quelle "senza alterazione dei volumi e delle superfici... realizzate con opere interne o esterne". In questo caso la detrazione spetta, con le stesse regole e la stessa aliquota del bonus ristrutturazione ordinario.
Quanto detrai, secondo il tipo di intervento| Tipo di intervento | Regime | Abitazione principale | Altri immobili | Massimale |
|---|---|---|---|---|
| Sostituzione isolata, impianti non toccati, su singola unità | Manutenzione ordinaria | Non detraibile | n.d. | |
| Lavori sugli impianti (manutenzione straordinaria) | Bonus ristrutturazione, art. 16-bis TUIR | 50% | 36% | 96.000 € |
| A norma barriere architettoniche (DM 236/1989) | Bonus ristrutturazione, aliquota ordinaria (il 75% è scaduto) | 50% | 36% | 96.000 € |
Aliquote e massimale 2026 confermati dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025); dal 2027 scendono al 36%/30%, salvo nuove proroghe. Rateizzato in 10 quote annuali di pari importo. Sui lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio, anche la manutenzione ordinaria dà diritto alla detrazione, a differenza della singola unità immobiliare. Verificato il 27/09/2026 su Agenzia delle Entrate, guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (aggiornamento febbraio 2026).
E il bonus barriere architettoniche?Quasi mai, e comunque non più al 75%.
Dal 30 dicembre 2023 il bonus specifico per le barriere architettoniche copre solo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici: la vasca e la doccia non sono più nell'elenco. La stessa guida dell'Agenzia delle Entrate lo scrive in modo esplicito: "non è agevolabile come intervento diretto all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche indicate nel decreto ministeriale n. 236/1989". Se l'intervento rispetta quei requisiti tecnici (spazi di manovra, maniglioni, piatto doccia a filo pavimento con le misure previste), può comunque generare una detrazione, ma con l'aliquota ordinaria: il bonus maggiorato al 75% valeva solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Il dettaglio completo del bonus barriere architettoniche 2026 è nella pagina dedicata: cosa cambia dal 2026.
IVA agevolata10% sulla manodopera, non sempre sui sanitari.
Sulla prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria l'IVA agevolata è del 10%. Sanitari e rubinetteria, però, rientrano fra i "beni significativi" (decreto 29 dicembre 1999): quando l'impresa li fornisce nell'ambito dell'appalto, il 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi, mentre sulla parte residua di quei beni l'IVA torna al 22%. Esempio della guida: costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui 4.000 di manodopera e 6.000 di beni significativi; l'IVA al 10% si applica sulla differenza (10.000 − 6.000 = 4.000), sui restanti 2.000 euro di beni l'IVA è al 22%.
Documenti e pagamentoQuello che ti serve per non perdere la detrazione.
- Bonifico bancario o postale dedicato. Deve riportare la causale del versamento (che indichi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), il codice fiscale di chi beneficia della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale di chi esegue i lavori. Come si compila senza errori è spiegato nella guida bonifico parlante: come si compila senza errori.
- Fatture. Conservale insieme al bonifico per tutta la durata delle rate della detrazione. L'elenco completo dei documenti da tenere è nella guida documenti da conservare per non perdere la detrazione.
- Relazione tecnica, solo se punti alle barriere architettoniche. Serve un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti del decreto ministeriale n. 236/1989: senza, l'intervento non è qualificabile come eliminazione delle barriere architettoniche, restano valide le sole regole della manutenzione straordinaria.
Gli errori più comuni.
- La sostituzione isolata su una singola unità. Senza opere sugli impianti è manutenzione ordinaria: su un appartamento, da solo, non basta per il bonus ristrutturazione.
- Traslochi e custodia dei mobili. Le spese per spostare e custodire i mobili durante i lavori non rientrano nell'agevolazione.
- Il solo acquisto di sanitari "intelligenti" o accessibili. Se non c'è un intervento edilizio dietro (solo l'acquisto del prodotto), non basta a far scattare la detrazione, allo stesso modo in cui non basta comprare un elettrodomestico con funzioni di sicurezza senza lavori sull'immobile.
Le domande più comuni.
Sostituire la vasca con la doccia dà diritto a una detrazione fiscale nel 2026?
Dipende dal tipo di intervento. Se è una sostituzione isolata, senza opere sugli impianti, è manutenzione ordinaria: su una singola unità immobiliare non è detraibile con il bonus ristrutturazione. Se invece fa parte di un lavoro più ampio che tocca gli impianti idraulici o gli scarichi, è manutenzione straordinaria e rientra nel bonus ristrutturazione ordinario (50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili).
La vasca con sportello rientra nel bonus barriere architettoniche al 75%?
No, per due motivi. Il bonus maggiorato al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025. E anche quando era attivo, l'Agenzia delle Entrate chiariva che la sostituzione della vasca con una vasca con sportello o un box doccia non è di per sé un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, a meno che non rispetti i requisiti tecnici del decreto ministeriale n. 236/1989.
Se non rispetta il decreto 236/1989, l'intervento resta escluso da ogni detrazione?
No: semplicemente non vale come intervento di eliminazione delle barriere architettoniche. Se però comporta lavori sugli impianti (non solo lo scambio dei sanitari), resta comunque detraibile come manutenzione straordinaria, con l'aliquota ordinaria del bonus ristrutturazione.
Che aliquota IVA si paga per rifare il bagno?
Il 10% sulla manodopera. Per i 'beni significativi' come sanitari e rubinetteria, il 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi: sulla parte di beni che eccede quella soglia si paga il 22%.
Basta un bonifico qualsiasi per avere la detrazione?
No. Serve un bonifico bancario o postale con la causale del versamento che indichi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il codice fiscale di chi beneficia della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale di chi esegue i lavori.
Vuoi sapere se il tuo caso specifico rientra nella detrazione? Parlane con il tuo commercialista o con un CAF prima di avviare i lavori: qui trovi solo le regole generali, non un parere sul tuo intervento.
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